circ. n.299

Richieste ferie del personale ATA

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da Stefano Gestri

Dirigente Scolastico

Si ricorda a tutto il personale ATA in servizio che, entro il 30 aprile 2022, così come previsto dai piani della Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021/22 allegati alla Contrattazione Integrativa di Istituto, va presentata la domanda di ferie per il periodo estivo.
All’ art.27 comma 1 del C.I.I. è previsto che: “Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 19 del CCNL comparto Scuola 2006/2009, si concorda quanto segue:

– durante la sospensione dell’attività didattica, sarà assicurata la concessione di un periodo di ferie continuativo di 2 settimane. Non si concederanno più di 3 settimane continuative di ferie nel periodo estivo, al fine di assicurare il funzionamento degli uffici e l’apertura della scuola.

– gli assistenti amministrativi potranno fruire delle ferie, purché venga garantita almeno un’unità in presenza per il settore didattico, una per il settore del personale e una per il settore amministrativo, salvo la settimana centrale di agosto, durante la quale potrà essere in servizio un solo assistente amministrativo;

– i collaboratori scolastici potranno fruire delle ferie purché venga garantita la presenza di almeno 2 unità.

Si ricorda inoltre che, così come riportato negli articoli del CCNL in allegato, le ferie sono un diritto irrinunciabile per il dipendente, che non solo ha il diritto ma anche il dovere della relativa fruizione e che devono essere utilizzate entro l’anno scolastico e nel profilo in cui sono state maturate. Solo per motivate esigenze di servizio, personali e di malattia, le ferie possono essere godute entro il 30 di aprile dell’anno successivo. Il nostro Contratto Integrativo di Istituto (art.27) prevede che il numero massimo di ferie che può essere portato all’anno successivo è pari al massimo a 5 giorni per motivate esigenze di servizio e personali o pari al numero di ferie non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia).

Si invita, pertanto, tutto il personale a voler rispettare la suddetta scadenza al fine di permettere al Dirigente Scolastico di autorizzare le richieste entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza delle stesse, per permettere a tutto il personale di non assumere impegni in anticipo rispetto alla concessione.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Stefano Gestri
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Art. 13 CCNL 2008
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al Dirigente Scolastico.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Art. 14 CCNL 2008
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

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